Page 16 - Autonomia Differenziata
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Ho avuto modo di sottolineare in una precedente nota


            che  la  concreta  definizione  ed  attuazione  dei  livelli


            essenziali  delle  prestazioni  prescinde  dal  processo  di


            rafforzamento delle autonomie regionali ma si configura


            come un autonomo dettato costituzionale che non può


            essere ulteriormente disatteso.


            In proposito serve richiamare la ferma presa di posizione


            della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 220 del


            2021 ha valutato “negativamente il perdurante ritardo


            delle Stato nel definire i Lep, i quali indicano la soglia


            di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le


            prestazioni  sociali  di  natura  fondamentale,  nonché  il


            nucleo  invalicabile  di  garanzie  minime  per  rendere



            effettivi tali diritti” – Sentenza 220 del 2021.






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