Page 16 - Autonomia Differenziata
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Ho avuto modo di sottolineare in una precedente nota
che la concreta definizione ed attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni prescinde dal processo di
rafforzamento delle autonomie regionali ma si configura
come un autonomo dettato costituzionale che non può
essere ulteriormente disatteso.
In proposito serve richiamare la ferma presa di posizione
della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 220 del
2021 ha valutato “negativamente il perdurante ritardo
delle Stato nel definire i Lep, i quali indicano la soglia
di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le
prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il
nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere
effettivi tali diritti” – Sentenza 220 del 2021.
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