Page 15 - Autonomia Differenziata
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funzioni      relative    all’art.    116     è    consentita


            subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli


            essenziali “delle prestazioni concernenti i diritti civili e


            sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio


            nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,


            lettera m), della Costituzione.”


            La  definizione  dei  Lep  è  un  procedimento  molto


            complesso  perché  da  un  lato  bisogna  individuare  per


            ogni  materia  uno  standard  di  servizi  da  garantire  e


            dall’altro occorre determinare il fabbisogno finanziario


            per la concreta attuazione degli stessi. Il raffronto con la


            spesa  storica  servirà  ad  accertarne  l’eventuale


            “invarianza”  o  i  maggiori  costi  a  carico  del  bilancio



            nazionale.






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