Page 15 - Autonomia Differenziata
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funzioni relative all’art. 116 è consentita
subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli
essenziali “delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione.”
La definizione dei Lep è un procedimento molto
complesso perché da un lato bisogna individuare per
ogni materia uno standard di servizi da garantire e
dall’altro occorre determinare il fabbisogno finanziario
per la concreta attuazione degli stessi. Il raffronto con la
spesa storica servirà ad accertarne l’eventuale
“invarianza” o i maggiori costi a carico del bilancio
nazionale.
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