PREMESSO che, nell'ambito di procedimento penale pendente
dinanzi alla procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Palermo, sono state captate conversazioni del
Presidente della Repubblica nel corso di intercettazioni
telefoniche effettuate su utenza di altra persona;
PRESO ATTO che il procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, in risposta a richiesta di notizie
formulata il 27 giugno 2012 dall'Avvocato Generale dello Stato,
ha riferito, il successivo 6 luglio, che, "questa procura,
avendo già valutato come irrilevante ai fini del procedimento
qualsivoglia eventuale comunicazione telefonica in atti diretta
al Capo dello Stato non ne prevede alcuna utilizzazione
investigativa o processuale, ma esclusivamente la distruzione da
effettuare con l'osservanza delle formalità di legge";
PRESO ATTO altresì che, con nota diffusa il 9 luglio 2012 e con
lettera al quotidiano "la Repubblica" pubblicata l'11 luglio
2012, il procuratore della Repubblica ha ulteriormente affermato
tra l'altro, sempre con riferimento alle indicate
intercettazioni, che "in tali casi alla successiva distruzione
della conversazione legittimamente ascoltata e registrata si
procede esclusivamente previa valutazione della irrilevanza
della conversazione stessa ai fini delprocedimento e con la autorizzazione del giudice per le
indagini preliminari,
sentite le parti";
CONSIDERATO che la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Palermo, dopo aver preso cognizione delle conversazioni, le
ha preliminarmente valutate sotto il profilo della rilevanza e
intende ora mantenerle agli atti del procedimento perché esse
siano dapprima sottoposte ai difensori delle parti ai fini del
loro ascolto e successivamente, nel contraddittorio tra le parti
stesse, sottoposte all'esame del giudice ai fini della loro
acquisizione ove non manifestamente irrilevanti;
RITENUTO che, a norma dell'articolo 90 della Costituzione e
dell'articolo 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219 - salvi i casi
di alto tradimento o attentato alla Costituzione e secondo il
regime previsto dalle norme che disciplinano il procedimento di
accusa – le intercettazioni di conversazioni cui partecipa il
Presidente della Repubblica, ancorché indirette od occasionali,
sono invece da considerarsi assolutamente vietate e non possono
quindi essere in alcun modo valutate, utilizzate e trascritte e
di esse il pubblico ministero deve immediatamente chiedere al
giudice la distruzione;
OSSERVATO che comportano lesione delle prerogative
costituzionali del Presidente della Repubblica, quantomeno sotto
il profilo della loro menomazione, l'avvenuta valutazione sulla
rilevanza delle intercettazioni ai fini della loro eventuale
utilizzazione (investigativa o processuale), la permanenza delle
intercettazioni agli atti del procedimento e l'intento di
attivare una procedura camerale che - anche a ragione della
instaurazione di un contraddittorio sul punto - aggrava gli
effetti lesivi delle precedenti condotte;
RILEVATO che "E' dovere del Presidente della Repubblica di
evitare si pongano, nel suo silenzio o nella inammissibile sua
ignoranza dell'occorso, precedenti, grazie ai quali accada o
sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore immuni
da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli
attribuisce" (Luigi Einaudi);
ASSUNTA, conseguentemente, la determinazione di sollevare
formale conflitto diattribuzione dinanzi alla Corte
Costituzionale, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione,
avverso la decisione della procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza di
conversazioni del Presidente della Repubblica e di mantenerle
agli atti del procedimento penale perché, nel contraddittorio
tra le parti, siano successivamente sottoposte alle
determinazioni del giudice ai fini della loro eventuale
acquisizione,
DECRETA
la rappresentanza del Presidente della Repubblica nel giudizio
per conflitto di attribuzione indicato nelle premesse è affidata
all'Avvocato Generale dello Stato.